L'iscrizione a ruolo originaria non è più valida se è riformata in appello la sentenza di primo grado che annulla gli avvisi di accertamento sottostanti alla cartella di pagamento contestata
- Dicembre 15, 2025
- Categories: Archivio, Finanza aziendale, Fiscalità

La Corte di Cassazione è intervenuta di recente (con pronuncia n. 21974/2025) in tema di riscossione, accogliendo l’unico motivo di ricorso eccepito dal ricorrente col quale si denuncia violazione degli artt. 67-bis e 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per essere stato erroneamente ritenuta dal giudice di appello «la persistente validità di una cartella di pagamento a seguito della riforma in appello della sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi sottostanti e nell’aver conseguentemente dichiarato, in aperto contrasto con il diverso insegnamento di legittimità, che per esigere il pagamento e per procedere alla riscossione non occorre l’emissione di una nuova cartella».
Nella fattispecie esaminata, dunque, gli avvisi di accertamento sottostanti alla cartella di pagamento notificata al contribuente erano stati annullati in primo grado, salvo poi essere confermati in appello. Pertanto, secondo la Suprema Corte, nella situazione in cui vi sia un capovolgimento in appello della sentenza dei giudici di prime cure, la cartella di pagamento contestata non ha valore ai fini della riscossione. Occorrerà dunque una nuova iscrizione a ruolo con successiva notifica della relativa – ed anch’essa nuova – cartella di pagamento.
Nelle parole della Corte è infatti così accolta la rimostranza presentata dal ricorrente: “Ne discende che, a fronte della deduzione da parte dell’appellante circa la necessità di una nuova iscrizione a ruolo dopo la riforma della pronuncia caducatoria dei prodromici avvisi di accertamento, la sentenza impugnata ha contravvenuto a tale principio con l’argomentazione che: «Non si concorda, invece, con l’altra doglianza dell’appellante, non essendo certamente richiesta una nuova iscrizione a ruolo dopo la sentenza di secondo grado che, in riforma della prima, sancisce la legittimità dell’atto impositivo e annulla l’annullamento dello stesso che aveva operato la CTP. L’iscrizione a ruolo originaria, infatti, è, ora perfettamente valida e dunque può validamente fondare l’emissione della cartella di pagamento».
La Corte chiarisce, invero, che la legittimità o meno della cartella di pagamento deve essere valutata al momento della sua emissione e notifica e che, in caso di annullamento giudiziario in primo grado degli avvisi di accertamento ad essa sottesi, questa deve essere, comunque, annullata, cosicché, nell’ipotesi di riforma della sentenza di annullamento degli avvisi di accertamento, la cartella di pagamento precedentemente emessa e di fatto non sgravata non può essere utilizzata, dovendo, invece, essere effettuata una nuova iscrizione a ruolo e dovendo essere emessa una nuova cartella di pagamento.
Il Team Noverim Legal STA
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