La Certificazione R&S assume valore probatorio per il giudice anche se ottenuta dopo la notifica/consegna del PVC.

In tema di credito per ricerca e sviluppo (R&S), negli ultimi tempi, si è sviluppato un serratissimo contenzioso all’esito del quale gran parte della giurisprudenza di merito ha accordato favorevole riscontro alle aspettative dei ricorrenti.

In ultimo, la recentissima CGT I grado di Brescia n. 789 del 23 ottobre 2025 scorso ha sancito che la Certificazione ex art. 23 D.L. 73/2022, ancorché ottenuta a seguito della consegna del PVC, anche se avulsa dalla capacità di esplicare effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, deve comunque essere valutata dal giudice poiché si ritiene perfezionato il valore probatorio intrinseco di quanto in essa attestato.

Come noto, la certificazione, rilasciata dai soggetti abilitati iscritti all’Albo MIMIT, dispiega, in caso di esito positivo al compimento del controllo eseguito dal Ministero, “effetti vincolanti” nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in relazione all’inquadramento delle attività, già effettuate o da effettuare, fra quelle di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica o design e ideazione estetica. Mentre, parallelamente, il succitato articolo 23 chiarisce, expressis verbis, che la certificazione attestante la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare – ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica – può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate con processo verbale di constatazione (o PVC). A parere della Corte, tuttavia, l’ottenimento della Certificazione in un momento secondario alla notifica/consegna del PVC, non escluderebbe comunque il carattere probatorio degli elementi tecnici in essa contenuti e validi a sostenere il corretto operato delle imprese che fruiscono dell’agevolazione in parola, in ordine alla spettanza del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. Vale, infatti, all’uopo considerare che, a fronte di contestazioni dell’Agenzia delle Entrate che nell’elaborazioni dei provvedimenti di recupero dei crediti eleggono le indicazioni contenute nel “Manuale di Frascati” quali unico ed imprescindibile riferimento per contestare la portata innovativa dei progetti realizzati dalle imprese, la certificazione redatta da un esperto iscritto all’albo ministeriale in conformità alle linee guida del MIMIT istituite con apposito decreto in data 4 luglio 2024 risulta un argomento più forte e pregnante, poiché intriso del carattere di competenza tecnica di cui, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, i funzionari dell’AdE risultano ex adverso sprovvisti. Pertanto, il valore probatorio della Certificazione non può essere disconosciuto sulla base della sola motivazione che eccepisce il mancato perfezionamento dell’esplicazione degli effetti vincolanti.

Difatti, nella sentenza, si legge espressamente che non può considerarsi limite invalicabile la previsione contenuta nel secondo comma, quarto periodo, del citato art. 23 («Le certificazioni di cui al primo, secondo e terzo periodo possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con processo verbale di constatazione»), perché la relazione (rectius, il contenuto della relazione) non avrà efficacia vincolante nei confronti dell’amministrazione, ma non può dubitarsi che abbia comunque efficacia probatoria.

Pertanto, è pacifico constatare come il riconoscimento del carattere probatorio intrinseco della Certificazione, redatta secondo i medesimi requisiti che l’Amministrazione finanziaria si propone di ricercare, si pone quale ulteriore nonché auspicato tassello nella costruzione dei giudizi favorevoli alle società che, in tal modo, possono provare a superare, in sede di ricorso, il carattere ostativo del PVC alla fruizione del modello certificativo per le attività di R&S, dotandosi di argomentazioni fondate nella competenza tecnico-scientifica necessaria per la prova qualificata della spettanza dei crediti d’imposta de quibus.

Il Team Noverim Legal STA
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