Non estraneità della Società al reato commesso dagli amministratori di fatto: fondato il sequestro nei confronti della s.r.l. a vantaggio della quale è stato commesso il reato.
- Dicembre 1, 2025
- Categories: Archivio, Finanza aziendale, Fiscalità

In tema di diritto penale tributario, la Corte di Cassazione si è recentemente – e nuovamente – espressa su un principio già cristallizzato nella giurisprudenza di legittimità che sancisce la non estraneità del soggetto terzo, ossia la società, rispetto al reato commesso dagli amministratori se vi è stato conseguimento di un vantaggio patrimoniale indebito da parte della persona giuridica medesima. La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dalla Procuratore della Repubblica rinviando la questione al Tribunale di La Spezia per nuova valutazione nei termini di una necessaria confisca in via diretta nei confronti dell’ente a vantaggio del quale è stato commesso il reato.
La questione sottoposta al vaglio dell’organo di nomofilachia riguarda un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di La Spezia che aveva rigettato l’opposizione proposta dal P.M. nei confronti di un’ordinanza del medesimo giudice con la quale era stata disposta la restituzione di una somma sottoposta a sequestro preventivo in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D.Lgs. 74/2000 contestato anche all’amministratore della suddetta. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia.
Secondo gli Ermellini le considerazioni sulle quali si fonda il rigetto dell’opposizione al provvedimento di dissequestro e restituzione delle somme assoggettate a sequestro in vista della loro confisca non erano corrette, posto che tali somme erano state depositate su un conto corrente bancario alla società stessa intestato, e dunque risultavano pacificamente di sua appartenenza.
Nella sentenza n. 36683 depositata in data 12 novembre 2025, si legge, infatti, che: “La circostanza che il reato non sia stato realizzato dall’amministratrice di diritto, che è stata assolta, ma dagli amministratori di fatto, formalmente estranei all’ente, dunque non organicamente immedesimati con esso, non determina l’estraneità della società al reato, perché questo è comunque stato commesso, oltre che nell’interesse della società, da soggetti che, come evidenziato nella stessa ordinanza impugnata, erano legati alla società da un rapporto gestorio, di stabilità, continuità e pregnanza tale da farli considerare amministratori di fatto della stessa, con la conseguenza che il reato del cui profitto si controverte non è stato commesso da soggetti estranei alla società, delle cui condotte questa non deve rispondere, bensì da soggetti che in via di fatto la amministravano e che hanno realizzato le condotte costituenti reato allo scopo di far conseguire alla società un profitto, sotto forma di risparmio di spesa derivante dall’evasione d’imposta.”
Alcuni autori sottolineano anche come la problematica della possibile confisca diretta nei confronti della società avrebbe potuto essere fatta cadere se fosse stata contestata la potenziale responsabilità “231” ex art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, alla quale, invece, nonostante gli espliciti riferimenti all’interesse della società, non è stato fatto alcun accenno.
Il Team Noverim Legal STA
(riproduzione riservata)
Ricevi gli approfondimenti direttamente nella tua mail!
Iscriviti alla newsletter!
Contatta i Professionisti NoverimLegal