PVC: l’obbligo di motivazione cambia le regole dell’accesso

Dal 2 agosto 2025 i verbali di constatazione devono indicare in modo chiaro le ragioni dell’intervento ispettivo. La norma impatta direttamente sulla legittimità dell’accertamento.

Dal 2 agosto 2025, con la modifica dell’articolo 12, comma 1 della Legge 212 del 2000 (Statuto del contribuente), è stato introdotto un obbligo chiaro: ogni accesso ispettivo presso locali destinati ad attività economiche deve essere giustificato in modo esplicito. Non basta più un’autorizzazione generica, ma serve una motivazione puntuale che spieghi le circostanze che rendono legittimo l’accesso. Lo stesso principio vale anche per i PVC, i processi verbali di constatazione redatti alla conclusione dell’attività ispettiva.

Questa riforma è il frutto diretto della sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La decisione ha posto al centro della discussione il diritto del contribuente a non subire accessi ingiustificati, chiedendo allo Stato italiano una maggiore tutela procedurale. Il legislatore è intervenuto con l’articolo 13-bis del DL 84/2025, convertito nella Legge 108/2025, stabilendo che i nuovi obblighi si applicano a tutti gli atti di autorizzazione e ai PVC redatti dopo l’entrata in vigore della norma, cioè dal 02 agosto 2025.

Tuttavia, proprio la parola “decorrenza” è diventata il cuore di una questione interpretativa non banale. Da quando, esattamente, parte l’obbligo? Per gli atti di autorizzazione, la risposta è semplice: conta la data in cui sono stati scritti. Se l’autorizzazione è stata redatta prima del 02 agosto, resta valida anche se l’accesso è avvenuto dopo. In questo caso, non è necessario che contenga una motivazione specifica. Diversamente, se è stata emessa dal 02 agosto in poi, la motivazione deve esserci, altrimenti l’atto può essere annullato.

Le cose si complicano quando si parla di PVC. Questo documento, infatti, non è un atto che nasce in un solo momento. Si apre con l’inizio dell’accesso e si chiude al termine dell’attività di verifica. La sua “formazione” è progressiva e si conclude solo quando viene materialmente redatto. Secondo l’articolo 52 del DPR 633/1972 è proprio alla fine dell’accesso che viene stilato il PVC. Questo crea un cortocircuito normativo: se l’accesso è iniziato a luglio ma il PVC è stato firmato il 03 agosto, va motivato oppure no?

Qui le interpretazioni si dividono. C’è chi sostiene che conti la data di redazione del verbale: se viene chiuso dopo il 02 agosto, deve contenere la motivazione. Poco importa quando sia cominciato l’accesso. Questo approccio è coerente con il testo normativo, che parla di atti “adottati” dopo la data di entrata in vigore. Ma c’è anche chi propone una lettura più prudente, legata al momento iniziale dell’accesso: se la verifica è partita prima del 02 agosto, allora l’intero procedimento non sarebbe soggetto al nuovo obbligo.

In questo secondo scenario, si privilegia la coerenza dell’intera attività ispettiva rispetto al solo momento della chiusura del verbale. Tuttavia, questa lettura rischia di scontrarsi con l’effettiva tutela del contribuente, che si troverebbe di fronte a un verbale redatto in epoca in cui l’obbligo era già vigente, ma privo della motivazione richiesta.

La questione non è solo teorica. In caso di violazione dell’obbligo di motivazione, l’intero avviso di accertamento basato su quel verbale potrebbe essere annullato. L’articolo 7-bis della Legge 212/2000 prevede infatti l’annullabilità degli atti amministrativi viziati da errori formali che incidono sulla legittimità del procedimento. E un PVC privo di motivazione, redatto dopo il 02 agosto 2025, può rappresentare un vizio grave.

Il legislatore ha cercato di porre un argine al contenzioso con una clausola di salvaguardia: tutti gli atti redatti prima della modifica restano validi, così come gli effetti giuridici già prodotti. Ma per i casi di confine, come gli accessi iniziati prima di agosto e conclusi poco dopo, il rischio di contenzioso resta alto. In assenza di una chiara definizione temporale del momento in cui scatta l’obbligo, sarà probabilmente la giurisprudenza a stabilire un orientamento uniforme.

Ciò che emerge in modo chiaro è che questa riforma rafforza la tutela del contribuente. Obbligare l’amministrazione finanziaria a spiegare perché entra in azienda non è un onere eccessivo, ma un atto dovuto. Significa garantire trasparenza, evitare arbitrii e ribadire che il potere ispettivo ha dei limiti. La motivazione non è un orpello formale: è il fondamento di ogni atto amministrativo legittimo. E a partire dal 02 agosto 2025, lo è ancora di più.

Il Team Noverim Legal STA
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