Interruzione del processo tributario dichiarata per errore: la nuova sentenza della Corte di Cassazione
- Ottobre 10, 2025
- Categories: Archivio, Finanza aziendale, Fiscalità

In data 3 ottobre, la Corte di Cassazione si è pronunciata con ordinanza 26689/2025 sul tema dei fenomeni interruttivi del processo tributario all’interno di un contesto che, tuttavia, risulta abbastanza peculiare per il tipo di fattispecie trattata: id est una vicenda che ha interessato l’Amministrazione finanziaria, nel caso specifico l’Agenzia delle Entrate-Riscossione subentrata ex lege alle soppresse società del gruppo Equitalia. La Suprema Corte ha, in tale sede, asserito che il giudice d’appello era incorso in errore nel dichiarare l’interruzione del procedimento – di cui agli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 546/92 – a seguito della suddetta successione a titolo universale.
La tematica in argomento era stata, invero, oggetto di trattazione già nel 2021, allorquando, con pronuncia n. 15911 sulla materia di riscossione dei tributi, le Sezioni Unite avevano acclarato la non operabilità dell’interruzione processuale nella medesima situazione soggettiva transitoria, per quanto la successione a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, rappresenti una fattispecie estintiva riconducibile al subentro “in universum ius“, inerente al trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del “munus publicum” riferito all’attività della riscossione.
In addendum, nell’ultima vicenda trattata, la Cassazione ha sancito in particolare il principio di diritto secondo cui: «Nel giudizio tributario, l’erronea dichiarazione di interruzione del processo ex art. 40 co. 1 lett. a), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per la successione a titolo universale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ad una società del gruppo “Equitalia” (art. 1 co. 3 del DL 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), non ne comporta l’estinzione per inattività delle parti ex art. 45 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in caso di inosservanza del termine semestrale per la riassunzione ex art. 43 co. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546».
Pertanto, specialmente dalla lettura dell’ultimo disposto, ne discenderebbe un principio di portata generale libero di essere statuito ogni qual volta l’interruzione del processo sia stata dichiarata per errore. In consimili casi, il termine di ripresa del procedimento rimane quello fissato a sei mesi, senza effetti negativi derivanti da un eventuale mancato rispetto della suindicata scadenza in quanto: “a seguito del subentro ex lege dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione alla Equitalia Servizi di Riscossione spa neppure l’estinzione del procedimento può essere dichiarata.” Al contrario, quale unico elemento di inammissibilità dell’atto di ripresa, sarebbe configurabile l’intervento su impulso della stessa parte che, per effetto dell’errata interruzione, non avrebbe compiutamente la legittimazione ad azionare la ripresa del procedimento.
Il Team Noverim Legal STA
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