Regime di “realizzo controllato” anche se le partecipazioni non integrano il requisito del controllo da parte della conferitaria
- Settembre 25, 2025
- Categories: Archivio, Finanza aziendale, Fiscalità

Nel panorama delle operazioni straordinarie d’impresa, la disciplina a dei conferimenti di partecipazioni a realizzo controllato, di cui agli articoli 175 e 177, commi 2 e 2-bis, TUIR, ha subito significative migliorie nel corso dell’ultimo quinquennio, laddove si ricorda che le summenzionate norme operano in deroga all’ordinario regime di realizzo del conferimento di partecipazioni in base al valore normale della partecipazione conferita, determinato secondo le regole previste dall’articolo 9 del TUIR.
Dapprima, l’art. 11-bis del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) ha introdotto il nuovo comma 2-bis nell’art. 177 del TUIR, relativo al regime fiscale degli scambi di partecipazioni. Detta modifica, in particolare, interviene sulla disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni normata dal precedente comma 2 dell’articolo, vale a dire lo scambio realizzato mediante conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce – oppure integra in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario – il controllo di diritto, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numero 1), c.c., della società le cui quote partecipative sono “scambiate”. Nello specifico, il richiamato comma 2-bis estende il regime del cosiddetto “realizzo controllato” ai casi in cui la società conferitaria non acquisisca il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, non incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario), ma a quelli in cui oggetto del conferimento siano partecipazioni che rispettino determinate percentuali di diritto di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio.
Successivamente, Il D.Lgs. 192/2024, attuativo della legge delega per la Riforma fiscale (L. 111/2023), ha apportato significative modifiche in particolare all’art. 177 co. 2-bis. Difatti, affinché si rendesse applicabile il regime del realizzo controllato anche al di fuori dei casi in cui la conferitaria non acquisisca il controllo della società scambiata, fino al 30 dicembre 2024 (le novità hanno avuto effetto dai conferimenti eseguiti dal 31 dicembre 2024), erano necessarie entrambe le seguenti condizioni: il conferimento doveva avere ad oggetto una partecipazione qualificata (più del 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria o più del 25% del capitale sociale, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni); la società conferitaria doveva essere interamente posseduta dal soggetto conferente. Mentre per la prima della due condizioni il D.Lgs. 192/2024 non ha inserito alcuna modifica, in merito alle caratteristiche della società conferitaria è ora previsto che il regime del realizzo controllato possa applicarsi anche quando il conferimento venga effettuato da una persona fisica in una società, esistente o di nuova costituzione, posseduta anche da altri soggetti, purché siano familiari del conferente, intendendosi per tali i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo (articolo 5, comma 5, TUIR). Ne consegue che la riforma si rende capace di attenuare notevolmente il requisito dell’unipersonalità della società conferitaria. Già l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 5/2023, aveva chiarito che tale requisito dovesse essere verificato solo al momento del conferimento, per evitare di imporre una “impropria unipersonalità permanente” della holding. Con la nuova formulazione poi, quando il conferente è una persona fisica, la società conferitaria può essere partecipata anche dai suoi familiari, offrendo maggiore flessibilità nelle operazioni di riorganizzazione familiare.
A completamento della disciplina, sono inoltre previste nuove regole per i conferimenti di società holding; mentre, ai fini PEX di cui all’art. 87 comma 1 lett. a) del TUIR, l’holding period viene allungato a 60 mesi, in funzione del comma 2-quater dell’art. 177 che opera quale norma antielusiva specifica. Nel dettaglio, un simile intervento normativo risponde pienamente agli obiettivi della Legge delega, eliminando gli effetti di “irrazionalità” e “distorsione” presenti nella normativa precedente sui conferimenti partecipativi.
Difatti, l’art. 17 c. 1 lett. c) n. 2 del D.Lgs. 192/2024 è intervenuto sui commi 2-bis e 2-ter dell’art. 177 del TUIR, e ha ampliato le situazioni nelle quali i conferimenti possono beneficiare del regime di realizzo controllato, favorendo riorganizzazioni societarie e passaggi generazionali.
Stante tali riformate condizioni, risulta pacifico sostenere che Il comma 2‑bis consente di applicare il regime anche nei casi in cui un soggetto intende conferire partecipazioni qualificate in una società che non acquisisce controllo, per esempio per costituzione di holding unipersonali, anche a fini di semplificazione patrimoniale, successione, organizzazione familiare. La ratio della novella sembra dunque essere quella di evitare che simili passaggi comportino un’imposizione fiscale (plusvalenza al valore normale) nonostante non vi sia un effettivo cambiamento nella gestione o controllo della società. Pertanto, il regime di neutralità fiscale indotta è in tal modo esteso anche alle persone fisiche, e risulta pienamente abilitato ad operare anche quando tali soggetti effettuino conferimenti di partecipazioni qualificate che, ancorché compiuti al di fuori dell’esercizio d’impresa e che, pur non implicando lo “spostamento”, la “creazione” o “l’incremento” di una partecipazione di controllo di diritto in capo alla società conferitaria, hanno pur sempre ad oggetto partecipazioni rilevanti. Un simile ampliamento appare dunque ben più esteso di quello concepito dall’art. 175 del TUIR per i “conferenti imprese” dal momento che, nella sede del comma 2-bis dell’art. 177 TUIR, lo scopo ultimo sembra essere quello di mantenere nel tempo il possesso “indiretto” della partecipazione conferita da parte del conferente per il tramite della conferitaria.
Il Team Noverim Legal STA
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