Crediti R&S “non spettanti”: il contraddittorio è obbligatorio
La CGT di Gorizia annulla l’atto impositivo per vizio procedurale: serve il confronto anche in caso di disconoscimenti tecnico-normativi
- Settembre 3, 2025
- Categories: Archivio, Finanza aziendale, Fiscalità

Con la sentenza n. 26/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Friuli-V. Giulia Gorizia si è espressa in materia di recupero dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, affermando l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale anche nei casi in cui il credito venga ritenuto “non spettante” e non esclusivamente in presenza di crediti “inesistenti”.
La Corte ha valorizzato la distinzione tra:
- crediti “non spettanti”, legati a spese sostenute realmente, ma non rientranti nei parametri di ammissibilità normativa;
- crediti “inesistenti”, privi di fondamento giuridico o documentale, spesso connotati da frode.
Ai sensi dell’art. 6-bis della L. 212/2000, il contraddittorio è obbligatorio in tutti i procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive del contribuente, salvo i casi di deroga espressa. L’art. 7-bis del D.L. 39/2024, convertito in L. 67/2024, ha limitato tale deroga ai soli crediti “inesistenti”, escludendo dal perimetro i casi di meri disconoscimenti tecnici o interpretativi.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha recuperato un credito R&S senza avviare alcun confronto preventivo, sostenendo che il credito fosse “non spettante” e che ciò rendesse inapplicabile l’obbligo di contraddittorio. Tuttavia, la Corte ha rilevato che il credito era supportato da documentazione contabile e progettuale formalmente regolare e riferita ad attività effettivamente svolte. L’atto impositivo si fondava quindi su una valutazione tecnico-normativa e non su fatti fraudolenti o su assenza di documentazione.
Il Collegio ha qualificato l’omissione del contraddittorio come vizio procedimentale non sanabile, che comporta l’illegittimità dell’atto e ne determina l’annullamento. Tale posizione si fonda sui principi costituzionali di cui agli artt. 97 e 24 Cost., nonché su quelli del diritto dell’Unione Europea relativi alla tutela effettiva e alla proporzionalità dell’azione amministrativa.
La sentenza chiarisce che l’assenza di frode o falsità e la presenza di spese documentate impongono comunque l’avvio del contraddittorio, anche se l’Amministrazione ritiene il credito non ammissibile per ragioni interpretative. Non è sufficiente la classificazione del credito come “non spettante” per escludere le garanzie procedurali previste dallo Statuto del contribuente.
Pur non costituendo precedente vincolante, la pronuncia della C.G.T. di Gorizia rappresenta un importante contributo al dibattito sull’estensione delle garanzie difensive nel contenzioso tributario. Tuttavia, la portata applicativa del principio affermato resta subordinata al consolidamento di un orientamento giurisprudenziale uniforme nei successivi gradi di giudizio.
Il Team Noverim Legal STA
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