Riconosciuta l’applicabilità del Manuale di Frascati ai soli crediti d’imposta per ricerca e sviluppo maturati dal periodo d’imposta 2020
la sentenza del Tar del Lazio.
- Agosto 1, 2025
- Categories: Archivio, Finanza aziendale, Fiscalità

L’ultimissima sentenza del Tar del Lazio pubblicata in data 29 luglio appone senz’altro un punto nodale nella lunga querelle tra Fisco e contribuenti che ha ormai monopolizzato i contenziosi tributari in materia di crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. Protagonista d’occasione è tuttavia, stavolta, il MIMIT che, ad inizio anno, negava ad una società esercente il commercio all’ingrosso di prodotti chimici per l’industria la validità della certificazione presentata sul credito da R&S maturato negli anni 2017, 2018 e 2019 per carenza di tre dei cinque requisiti fondamentali previsti dal Manuale Frascati, così come richiamati dalle linee guida del 2024. La società aveva dunque affidato le proprie doglianze ad un ricorso attraverso il quale impugnava il suddetto provvedimento di diniego.
Desumendone la propria competenza, il Tar del Lazio non solo ha ritenuto fondati i quattro motivi di gravame lamentati dalla ricorrente, ma ha altresì dissolto e disteso un punto assai nevralgico che nel corso del tempo ha permesso all’Amministrazione finanziaria l’emissione di atti di recupero fondati sull’applicazione retroattiva dei criteri del Manuale Frascati.
Il punctum saliens rilevato in giudizio risulta invero proprio questo: la legittima applicabilità del Manuale di Frascati per i soli crediti maturati dal periodo d’imposta 2020. Dal momento che invece, nel provvedimento di specie, per disconoscere il credito maturato dalla ricorrente nel biennio 2017-2019, erano stati utilizzati non solo il documento metodologico, ma anche i criteri interpretativi restrittivi introdotti dal D.P.C.M. 15 settembre 2023 e dal D.M. 26 maggio 2020, il Tar ha riconosciuto in tal senso sia la violazione del principio di irretroattività e della gerarchia delle fonti normative, sia l’illegittima applicazione retroattiva del manuale e dei succitati criteri stringenti, in violazione dell’art. 3 del D.L. 145/2013, quale norma applicabile ratione temporis.
Con riferimento al primo profilo, il Tribunale ha esposto in diritto che in ambito tributario solo una norma ordinaria può derogare all’art. art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 che sancisce il principio di irretroattività, sconfessando così l’utilizzo del D.P.C.M. operato dal MIMIT per estendere retroattivamente i criteri del Manuale di Frascati a periodi d’imposta antecedenti al suo effettivo recepimento normativo (avvenuto con la Legge di Bilancio 2020).
Con inerenza, invece, al secondo aspetto, il Tribunale ha rinvenuto che i criteri restrittivi che definiscono nuove modalità di qualificazione e certificazione delle attività di ricerca e sviluppo non possono ritenersi vigenti anche per quelle intraprese nel quinquennio 2015-2019, poiché la spettanza del credito per queste ultime dev’essere inquadrata nella sola cornice dell’articolo istitutivo della misura agevolativa e del relativo decreto interministeriale di attuazione del 27 maggio 2015.
Il Comma 4 dell’art. 3 del D.L. 145/2013, nella sua completezza di determinazione formulativa, è peraltro molto più permissivo nella circoscrizione del perimetro agevolabile. Da qui, il giudice esclude fermamente che “tale perimetro possa essere artificiosamente ridotto in via meramente interpretativa, introducendo ex post presupposti ulteriori e più restrittivi rispetto a quelli già fissati dal legislatore, che ha invece disciplinato in modo esaustivo la materia fin dall’origine”.
In ultimo, la sentenza si conclude con una nota di critica appuntata anche alla prassi operata dall’Amministrazione finanziaria, esortandola a rieditare il proprio potere in base ai criteri coevi alle norme del tempo applicabili.
Ci si può certamente auspicare che la sentenza del Tar del Lazio si consolidi quale pietra miliare capace di porre un fermo alle cataste di ricorsi depositate sulle scrivanie dei giudici di merito, i quali ancora dibattono, a più riprese, sulla legittimità delle contestazioni promosse dal Fisco e sulla validità delle certificazioni presentate dai contribuenti.
Non manca, infatti, la sentenza di eccepire come altrettanto sbagliata sia l’assunzione della mancanza prominente del parametro della novità quale filo conduttore delle odierne pretese erariali di recupero dei crediti, specie se il concetto viene ricondotto al criterio dell’innovazione intesa in senso assoluto.
Emerge in conclusione che, alla luce delle recenti novità, anche interne allo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze che preme per annullare quegli atti di recupero unicamente incentrati sul profilo della “qualificazione dell’investimento”, si sta pian piano dettagliando un quadro interpretativo che ambisce ad essere più indulgente soprattutto verso quel contribuente che, dotandosi di certificazione, si mostra prono a non disattendere i propri doveri di compliance.
Il Team Noverim Legal STA
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