Credito R&S 2015-2019: la CGT Lombardia riconosce l’innovazione “relativa” e disapplica i criteri del manuale di Frascati 2015
- Giugno 23, 2025
- Categoria: Archivio

Con la sentenza n. 1482/25/2025, depositata il 16 giugno 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha offerto un chiarimento determinante sull’interpretazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, ex art. 3 del DL 145/2013, con riferimento al quinquennio 2015–2019.
La pronuncia, di particolare rilievo sistemico, stabilisce che l’innovatività richiesta per accedere al beneficio fiscale debba essere valutata in termini relativi, con riferimento alle conoscenze e competenze disponibili per la singola impresa, e non in senso assoluto rispetto allo stato dell’arte del mercato.
Il caso concreto e la posizione dell’Agenzia delle Entrate
La controversia nasce da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate che, a seguito di una verifica ispettiva, ha ritenuto non agevolabili i progetti R&S realizzati da una società operante nel settore dei trasporti, per mancata aderenza ai cinque criteri introdotti dal manuale di Frascati 2015 (novità assoluta, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità).
L’Amministrazione ha contestato il credito d’imposta ritenendolo “inesistente” e ha negato l’accesso al beneficio sulla base di una lettura restrittiva del concetto di innovazione.
L’impianto argomentativo della Corte
La CGT, accogliendo integralmente le tesi difensive della contribuente, non ha condiviso l’impostazione dell’Ufficio sotto diversi profili:
- Inapplicabilità del manuale di Frascati 2015 – La Corte ha precisato che, ai fini interpretativi, per il periodo 2015–2019 rileva solo la versione 2002 del manuale OCSE, coeva alla Comunicazione CE 2006/C 323/01, espressamente richiamata dal DM 28 marzo 2008 e dalla prassi vigente all’epoca (circ. MISE 46586/2006; circ. AE 5/E/2016). I cinque criteri codificati nel 2015 non risultano quindi applicabili ratione temporis.
- Nozione di innovazione “relativa” – Il requisito di novità, ai fini dell’agevolazione, deve riferirsi allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche accessibili per l’impresa che ha realizzato il progetto. L’approccio corretto consiste nel valutare se l’attività comporti uno sforzo non banale rispetto alle competenze interne, anche in assenza di una discontinuità assoluta per il settore.
- Richiamo alle linee guida MIMIT 2024 – La sentenza recepisce le indicazioni contenute nel DM 4 luglio 2024 e nelle relative linee guida, le quali confermano che nel perimetro dell’art. 3 del DL 145/2013 rientrano anche attività non nuove in senso assoluto, ma nuove per la singola impresa. Tali indicazioni rafforzano la lettura estensiva già adottata nei primi anni di applicazione del credito, poi progressivamente abbandonata dalla prassi più recente.
- Esclusione della “inesistenza” del credito – Richiamando il D.lgs. 87/2024, i giudici precisano che il credito d’imposta può qualificarsi come “inesistente” solo in presenza di elementi fittizi. Nel caso in esame, i progetti risultavano documentati, eseguiti e coerenti con le finalità tecniche richieste, escludendo quindi ogni ipotesi di simulazione o artificio.
- Mancata interlocuzione con il MIMIT – L’Agenzia delle Entrate ha omesso di attivare un parere tecnico con l’amministrazione competente (MIMIT), nonostante la natura scientifico-tecnologica dei progetti. La Corte sottolinea l’incompletezza dell’attività istruttoria e la conseguente carenza motivazionale dell’atto impositivo.
Considerazioni finali
La sentenza si pone in netta discontinuità con l’orientamento più rigido adottato negli ultimi anni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Ribadisce la centralità dell’approccio “relativo” nella valutazione dell’innovatività, in linea con la ratio dell’agevolazione e con l’esigenza di favorire l’adozione progressiva di tecnologie e processi migliorativi da parte delle imprese, anche PMI.
Il riconoscimento del credito d’imposta in questo caso specifico rappresenta un precedente rilevante, che potrà incidere sulle strategie difensive di molte aziende oggetto di contestazione e potrà orientare anche i criteri di valutazione delle future certificazioni.
Il Team Noverim Legal STA
(riproduzione riservata)
Ricevi gli approfondimenti direttamente nella tua mail!
Iscriviti alla newsletter!
Contatta i Professionisti NoverimLegal