La ricostruzione, mediante accertamento cd. induttivo puro, della maggiore materia imponibile deve essere intesa comprensiva dell'IVA
- Dicembre 15, 2025
- Categories: Archivio, Finanza aziendale, Fiscalità

Allorquando, nel caso di movimentazioni bancarie non giustificate, a seguito delle indagini finanziarie sia accertata una maggiore imposta, quest’ultima deve essere comprensiva dell’IVA. Quanto detto è principio sancito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 31406/2025 in pieno allineamento con l’orientamento di matrice giurisprudenziale sovranazionale.
I fatti di causa seguivano l’esito delle indagini di polizia giudiziaria volte ad accertare l’origine di numerosi invii di danaro in Cina da parte del contribuente oggettivato. L’Agenzia delle entrate, infatti, facendo leva sulle movimentazioni finanziarie sui conti bancari postali dei quali il contribuente era titolare o sui quali era delegato a operare, accertava lo svolgimento da parte sua di attività d’impresa in totale evasione d’imposta e ricostruiva induttivamente la materia imponibile, ai fini Irpef, Irap e Iva.
Il presente articolo si concentra prettamente sull’anamnesi del terzo motivo di impugnazione della sentenza d’appello che aveva confermato gli avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione. Motivo attraverso il quale il contribuente deduceva infatti la violazione, nonché la falsa applicazione degli artt. 19, 21, 23 e 25 del DPR n. 633 del 1972 in relazione ai principi di cui alla direttiva 2006/112/CE, per non avere la sentenza di merito rispettato il principio di neutralità dell’iva a fronte di violazione di meri obblighi formali. Tale doglianza è stata invero accolta dalla Suprema Corte, sulla base della rilevazione per cui, dedotto in premessa che a rilevare era un accertamento di tipo induttivo c.d. puro, il diritto alla detrazione può essere validamente esercitato dal contribuente, anche se il medesimo ha violato gli obblighi stabiliti dagli artt. 18, par. 1, lett. d) e 22 della direttiva 77/388/CE, la quale stabilisce un sistema comune di imposta sul valore aggiunto definendo una base imponibile uniforme per tutti gli Stati membri.
Nel caso in esame, osserva la Corte, l’Agenzia delle Entrate fa leva esclusivamente sull'”inesatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione“, senza contestare la violazione fraudolenta della maggior parte degli obblighi formali che esso era tenuto ad assolvere per poter beneficiare del suddetto diritto di detrazione.
La Suprema Corte perviene pertanto alla conclusione per cui: “Trova quindi applicazione il principio di neutralità fiscale, declinato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea proprio con riguardo all’ordinamento italiano: in particolare, in riferimento a una fattispecie di accertamento induttivo mediante l’impiego degli studi di settore, la CGUE (con sentenza in causa C-648/16, Fortunata Silvia Fontana vs. Agenzia delle Entrate), ha stabilito che, poiché il diritto alla detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere limitato (v. sentenza in causa C-81/17, Zabrus Siret, punto 33 e giurisprudenza citata), “laddove l’Amministrazione finanziaria intenda procedere ad una rettifica dell’IVA il cui importo risulti da un maggior volume d’affari complessivo accertato induttivamente, il soggetto passivo interessato deve disporre del diritto di detrarre l’IVA assolta a monte, secondo le modalità previste al riguardo nel titolo X della direttiva IVA“.
Sul diritto di detrazione la Cassazione sottolinea che esso sorge nel momento stesso in cui diviene esigibile l’imposta da detrarre, spiegando altresì che in quel momento, però, non si verifica l’automatica estinzione del debito d’imposta, ma, semplicemente, sorge in testa al cessionario il diritto di estinguere il debito esercitando il diritto di detrazione (al riguardo, in particolare, Cass. n. 14767/2015).
Quest’ultimo è certamente un diritto potestativo, ma pur sempre occorre che esso sia esercitato. Di qui la conseguenza che la violazione degli obblighi formali di contabilità e di dichiarazione, pur non impedendo di per sé la nascita del diritto di detrazione, può incidere sul suo esercizio, allorquando entro il termine previsto dal legislatore nazionale il relativo titolare non ne faccia uso.
Conclusivamente, la Corte addiviene alla enunciazione del seguente principio di diritto: “nel caso di un contribuente che realizzi operazioni iva completamente occultate all’Amministrazione Finanziaria, (c.d. “evasore totale”) secondo la direttiva 2006/112 UE – in particolare gli artt. 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell’IVA, la ricostruzione, mediante accertamento cd. induttivo puro, della maggiore materia imponibile deve essere intesa comprensiva dell’IVA, con la conseguenza che, ferma restando la possibilità di adottare sanzioni dirette a contrastare la frode fiscale, il soggetto passivo interessato deve disporre del diritto di detrarre l’IVA a monte, da esercitare entro il termine di decadenza prescritto“.
Il Team Noverim Legal STA
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