Negata la tutela immediata se nella cartella di pagamento ci sono carichi di ruolo prescritti: per la Cassazione si può agire solo impugnando un eventuale e successivo atto

Con la recentissima pronuncia n. 29002/2025, la Corte di Cassazione si è espressa su una vertenza che aveva ad oggetto l’accertamento della sussistenza dell’interesse ad agire del contribuente ai fini dell’impugnazione dell’estratto ruolo per l’accertamento negativo della pretesa erariale in ragione della intervenuta prescrizione per fatti successivi alla notifica delle cartelle di pagamento. Tale notifica veniva contestata quale del tutto assente dal lato del contribuente, ma risultava in ultimo accertata come regolare in sede di ricorso introduttivo dalla CTR del Lazio.

Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile sulla base della constatazione che tale ipotesi non rientrasse nell’alveo delle tassative cause di impugnazione delle cartelle esattoriali non notificate di cui all’art. 12 comma 4 bis del DPR 602/73, come riformato a seguito della modifica normativa di cui all’art. 3-bis DL n. 146 del 2021 che ha reso non impugnabile l’estratto ruolo, così limitando la tutela immediata che, invece, era stata in precedenza riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità.

Con ciò, nel caso di prescrizione del credito maturata dopo la cartella di pagamento, la Suprema Corte disconosceva che il ricorrente avesse i presupposti tali da consentirgli l’esercizio dell’azione diretta, limitando in tal modo la tutela del contribuente alla sola eventualità in cui intervenga un successivo atto impugnabile come il fermo, l’ipoteca o il pignoramento.

È pacifico dunque ammettere che si tratti di un decisum abbastanza discutibile, dal momento che – a prescindere dal fatto che rilevi o meno l’avvenuta notifica della cartella di pagamento – in presenza di carichi di ruoli prescritti al contribuente è negata la tutela immediata.

Un ragionevole rimedio a tale carenza di tutela sarebbe l’esercizio dell’autotutela obbligatoria ex art. 10 quater L. 212/2000 rivolta ad ottenere la declaratoria di prescrizione del credito. L’autotutela obbligatoria, infatti, rispondendo all’esigenza di evitare che il contribuente lasci decorrere troppo facilmente i termini per il ricorso contro l’atto che poi diviene definitivo, ben si presterebbe ad operare nel caso di prescrizione post cartella di pagamento, dato che il rischio di postergazione dell’impugnazione e dunque dell’intervenuta definitività dell’atto, nel caso di specie, non sussiste.

Il Team Noverim Legal STA
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