Denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c. e azione di responsabilità contro gli amministratori ex art. 2476 co. 3 c.c.: il Tribunale di Napoli chiarisce che si tratta di due rimedi autonomi tra loro.

In materia di tutela dell’interesse sociale e dell’ordinato funzionamento dell’organo gestorio, l’art. 2409 del Codice Civile rappresenta una delle norme più incisive del diritto societario italiano. La disposizione consente, infatti, di denunziare al tribunale gravi irregolarità nella gestione dell’impresa da parte degli amministratori, in un’ottica di salvaguardia dell’integrità patrimoniale e della corretta amministrazione. L’ambito di applicazione dell’art. 2409, storicamente limitato alle s.p.a., è stato però esteso dal legislatore, nel 2019, a tutte le s.r.l., ambito in cui l’azione in giudizio è governato dall’ art. 2476 co. 3 c.c. che disciplina i poteri individuali dei soci. Pertanto, in questo nuovo ed ampliato contesto in cui si innesca anche la realtà societaria delle s.r.l., si è avvertita l’urgenza di trovare un bilanciamento tra le due norme, dal momento che entrambe permettono l’intervento giudiziale in casi di gravi irregolarità.  In particolare, l’art. 2409 c.c. si aziona sulla base di un fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate; invece, l’art. 2476 co. 3 c.c. prevede l’azione – in giudizio – di responsabilità contro gli amministratoriin caso di gravi irregolarità nella gestione della società.

Al riguardo, il Tribunale di Napoli, con ordinanza pubblicata il 29 settembre scorso, ha chiarito che le due norme in commento offrono due rimedi autonomi tra loro.

L’art. 2409 non ha carattere sanzionatorio in senso stretto, ma preventivo e correttivo. Esso si inserisce nell’alveo degli strumenti di controllo giudiziario volti a correggere situazioni patologiche nella conduzione della società. Il suo obiettivo è quello di tutelare la società e l’interesse dei soci, dei creditori e, in via mediata, del mercato. Di conseguenza, la norma persegue un interesse di carattere generale che si estrinseca nella regolare gestione, nonché nel corretto buon andamento dell’attività d’impresa. La disposizione in parola prevede, per tal motivo, il potere di iniziativa del PM, riconoscendo altresì al Tribunale di intervenire pervasivamente nell’organizzazione interna dell’assetto societario.

Al contrario, l’art. 2476 c.c. è concepito nell’ambito di applicazione di un processo di cognizione, ove è garantita la libera iniziativa economica dei soci sia nella sfera individuale sia in quella corporativa. Il socio che agisce in giudizio dovrà dimostrare le condotte contra lege o contro lo statuto tenute dall’organo gestorio, avverso il quale può essere intrapreso un provvedimento cautelare di revoca.

Conclusivamente, il punctum saliens dell’ordinanza fa riferimento, come punto di discrimine tra i due rimedi, al concetto di “gravi irregolarità” che, in qualità di comune denominatore tra le due norme, assolverà ad una duplice funzione in base al tipo di intervento giudiziale azionato. In caso di denunzia al Tribunale, e dunque in ambito dell’art. 2409 c.c., la nozione di gravi irregolarità si permea di natura general-preventiva, volta alla tutela del mercato. Al contrario, in caso di azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal socio che agisce in giudizio ex art. 2476 co. 3 c.c., il concetto di gravi irregolarità si riferisce ad un intervento a carattere repressivo nonché ad un procedimento teso alla revoca cautelare dell’organo gestorio, a tutela degli interessi dei soci e della società.

Il Team Noverim Legal STA
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