Schema d’atto e difesa del contribuente: necessaria l’analisi di convenienza del ravvedimento operoso per le violazioni commesse prima del 31 agosto 2024.

Attraverso lo schema di atto, l’Amministrazione finanziaria informa il contribuente delle violazioni contestabili e dei motivi alla base della tesi erariale. Si tratta, dunque, di un documento che elenca le contestazioni e fornisce la possibilità di replicare con argomenti difensivi e prove documentali. Alla notifica dello schema d’atto, il contribuente dovrà valutare con tempestività e metodo ogni opzione disponibile, le quali possono essere schematizzate in quattro soluzioni:

  • Le osservazioni (c.d. controdeduzioni);
  • L’acquiescenza all’accertamento;
  • L’adesione all’accertamento;
  • Il ravvedimento operoso.

In particolare, la prima e fondamentale opzione è prevista dal comma 3 dell’articolo 6-bis dello Statuto, che assegna al contribuente un termine non inferiore a 60 giorni dalla notifica dello schema d’atto per esercitare il proprio diritto al contraddittorio presentando le proprie controdeduzioni, ma non solo. Difatti, durante questo lasso di tempo, il contribuente può altresì, su specifica istanza, “accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo”, in conformità al più ampio quadro delle garanzie procedimentali e del diritto di difesa costituzionalmente garantito. A potenziamento di tale prisma garantistico, il comma 4 dell’articolo 6-bis dello Statuto istituisce l’obbligo di motivazione rafforzata: ossia l’atto definitivo deve tenere conto delle osservazioni del contribuente ed essere specificamente motivato in relazione a quelle non accolte. Questa previsione si collega al nuovo articolo 7 dello Statuto sulla motivazione degli atti, che richiede un’articolazione più dettagliata delle ragioni della pretesa.

Le deduzioni difensive possono essere parimenti recepite nell’accertamento che segue l’acquiescenza alla tesi erariale, consentendo, in tal caso, una pretesa fiscale minore rispetto a quella prospettata nello schema d’atto, laddove l’acquiescenza prevede la riduzione delle sanzioni ad 1/3 con possibilità di beneficiare del cumulo giuridico delle sanzioni stesse.

Terza alternativa è quella che si presenta con l’istanza di accertamento con adesione, di cui all’articolo 6, comma 2-bis del D.Lgs. 218/1997, come riformato dal D.Lgs. 13/2024. Si tratta di un’istanza da proporre entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema d’atto. Questa opzione rappresenta una valida alternativa alle controdeduzioni, soprattutto quando si intende pervenire a una definizione concordata su tutti i rilievi della pretesa tributaria.

Conclusivamente, l’ultima strada ancora percorribile per tutte le violazioni commesse prima del 31 agosto 2024, risulta essere quella del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97 antecedente rispetto alle modifiche apportate dal D.Lgs. 87/2024. In tal caso, la riduzione delle sanzioni sarà di 1/6 del minimo nell’eventualità in cui il ravvedimento avvenga oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione; ovvero di 1/5 del minimo se lo schema d’atto è stato preceduto dalla notifica/consegna di un PVC. Da qui, l’analisi sulla convenienza del ravvedimento operoso, rispetto alle opzioni dianzi mentovate, attiene ad una comparazione strategica delle opportunità prospettate. Il ravvedimento si differenzia, infatti, dall’adesione perché, in primo luogo, può essere anche solo parziale e quindi può non interessare tutti i rilievi sollevati nello schema d’atto. In secondo luogo, si discosta dalla possibilità di negoziare la pretesa, così come pure dalla previsione del cumulo giuridico delle sanzioni azionate. In ultimo, una terza peculiarità si sostanzia nella mancata previsione del pagamento in forma rateale, concepito invece nei limiti dell’art. 8 del D.Lgs. 218/97 sia per adesione sia per acquiescenza all’accertamento.

La scelta di ricorrere al ravvedimento operoso, per le violazioni commesse prima del 31 agosto 2024, impone dunque una duplice anamnesi, che attiene tanto alla strategia difensiva in ordine alle contestazioni promosse dai Verificatori, quanto alla temporalità in cui lo schema d’atto sia preceduto da un PVC. Peraltro, se si tratta di persone fisiche, una simile decisione non può essere presa senza considerare i risvolti ai fini INPS, posto che in caso di adesione o di acquiescenza all’accertamento non spettano sanzioni ed interessi sui maggiori contributi.

Il Team Noverim Legal STA
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