CPB e sanatoria: chiariti i termini per chi ha esercizi non solari

Anche chi chiude l’esercizio in mesi diversi da dicembre può accedere al ravvedimento se rispetta le scadenze “dinamiche” previste dalla norma.

Con la risposta a interpello n. 284 del 4 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni operative per i contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare che intendono aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) e accedere alla sanatoria del ravvedimento speciale per le annualità pregresse.

L’interpello ha riguardato un caso concreto riferito al CPB 2024-2025 e al ravvedimento 2018-2022, ma i chiarimenti forniti hanno valenza generale e possono essere applicati anche alle adesioni future. Il nodo centrale riguarda la corretta individuazione delle scadenze per i soggetti cosiddetti “non solari”, ossia quelli il cui periodo d’imposta termina in mesi diversi da dicembre.

In base all’articolo 9, comma 3 del D.Lgs. n. 13/2024, il termine ordinario per l’adesione al CPB è fissato al 30 settembre. Tuttavia, per i soggetti con esercizio non solare, la norma prevede una scadenza mobile: l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Questo meccanismo consente un allineamento con le scadenze ordinarie delle dichiarazioni fiscali.

Nel caso esaminato, il contribuente aveva l’esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2024. Di conseguenza, il termine per aderire alla proposta di CPB relativa al biennio 2024-2025 era il 30 aprile 2025, ovvero la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a quel periodo.

Un secondo punto affrontato riguarda il ravvedimento speciale per gli anni dal 2018 al 2022, previsto dall’art. 2-quater del D.L. n. 113/2024 e successivamente esteso dall’art. 7-bis del D.L. n. 155/2024. In questo caso, il legislatore aveva collegato l’accesso alla sanatoria all’adesione al CPB entro date fisse: il 31 ottobre 2024 (termine originario) o il 12 dicembre 2024 (termine prorogato). Queste scadenze avevano sollevato dubbi per i soggetti non solari, i quali non potevano, per motivi oggettivi, rispettare tali termini.

L’Agenzia delle Entrate ha adottato un’interpretazione estensiva a favore del contribuente: l’adesione al CPB può avvenire anche oltre tali date, purché sia formalizzata entro la scadenza naturale della dichiarazione dei redditi e, soprattutto, a condizione che il versamento della prima o unica rata del ravvedimento sia effettuato entro il termine perentorio del 31 marzo 2025.

Nel caso dell’interpello, il contribuente ha versato quanto dovuto per il ravvedimento entro il 31 marzo 2025, mentre ha perfezionato l’adesione al CPB con la dichiarazione dei redditi presentata il 30 aprile 2025. L’Agenzia delle Entrate ha confermato la validità dell’adesione e la possibilità di fruire della sanatoria.

Per la nuova versione del ravvedimento speciale, riferita ai periodi d’imposta dal 2019 al 2023, viene mantenuto l’impianto normativo già esaminato. Tuttavia, il legislatore non ha più fissato una data unica per l’adesione al CPB, bensì ha previsto che essa avvenga “entro i termini di legge”. Resta invece fermo che il versamento utile ai fini dell’accesso al regime deve avvenire tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026.

Per esempio, un contribuente con esercizio non solare chiuso al 30 giugno 2025 potrà accedere al ravvedimento 2019-2023 se versa quanto dovuto entro il 15 marzo 2026 e perfeziona l’adesione al CPB con la dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 2026.

In sintesi, le nuove indicazioni armonizzano le tempistiche tra il CPB e il ravvedimento, tenendo conto delle diverse chiusure degli esercizi e confermano che l’adesione al concordato può essere “ritardata” rispetto alla scadenza fissa, purché il versamento della sanatoria sia tempestivo. Resta comunque fondamentale rispettare il termine perentorio per il pagamento.

Questo allineamento normativo offre una maggiore equità tra soggetti solari e non solari e conferma il principio di neutralità della chiusura dell’esercizio ai fini dell’accesso agli istituti premiali.

Il Team Noverim Legal STA
(riproduzione riservata)

Ricevi gli approfondimenti direttamente nella tua mail!

Iscriviti alla newsletter!

Contatta i Professionisti NoverimLegal