Rottamazione quinquies: inclusi nella nuova definizione agevolata le ritenute non versate e le imposte sostitutive sui finanziamenti
- Novembre 5, 2025
- Categories: Archivio, Finanza aziendale, Fiscalità

La nuova rottamazione dei ruoli, introdotta nel disegno di legge di bilancio 2026 sotto la denominazione di “rottamazione-quinquies”, riguarda i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 fino al 31 dicembre 2023. L’obiettivo della manovra si esplica nell’intenzione del governo di consentire ai contribuenti di ridurre il peso dei debiti accumulati con il Fisco nell’ultimo ventennio. La norma prevede, infatti, che la nuova stagione di pace tra Fisco e contribuenti interessi esclusivamente le cartelle “derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633”.
A questo punto, i passaggi chiave che permettono l’individuazione dei debiti rottamabili sono due: in primo luogo la circoscrizione dell’ambito temporale. Al riguardo, per capire se un debito possa essere rottamato, bisogna guardare alla cartella di pagamento, e più nello specifico, alla data di consegna del ruolo all’Agente della riscossione, non a quando il ruolo è diventato esecutivo. Nella pratica, ciò si traduce nello stralcio di: sanzioni, interessi di mora ed altri interessi legati al ritardo nell’iscrizione a ruolo. In certi casi, spariscono anche gli aggi di riscossione ancora applicati. Nell’eventualità di conferma della bozza attuale, si intenderanno esclusi dal perimetro della rottamazione: gli accertamenti esecutivi e i ruoli legati a crediti d’imposta, contestazioni o sanzioni, avvisi di accertamento o liquidazioni su registro, successioni e donazioni.
In secondo luogo, occorre guardare al testo della novella normativa. La norma parla chiaro: la rottamazione riguarda i carichi “derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali” e dai controlli automatici o formali previsti dalla legge. In pratica, ogni volta che il debito nasce da una liquidazione automatica o da un controllo formale sulla dichiarazione – compresi i controlli sulle comunicazioni periodiche IVA (LIPE) – si può chiedere la nuova definizione agevolata. Ne consegue che non ci si riferisce unicamente agli omessi versamenti, ma anche ai crediti disconosciuti, alle ritenute scomputate in eccesso o detrazioni edilizie non riconosciute. Rientrano così i ruoli legati ai modelli REDDITI, IVA, IRAP e 770, tipicamente nati da liquidazioni automatiche.
Tra le novità più salienti si riconosce certamente l’estensione della nuova rottamazione alle ritenute non versate ed all’imposta sostitutiva sui finanziamenti. Da un lato, sulle ritenute fiscali, stando alla stesura della bozza della Manovra in oggetto, si ritengono ammesse alla rottamazione sia le sanzioni per omesso versamento di ritenute indicate nel modello 770 non ancora pagate, sia i ruoli nati da segnalazioni della Guardia di Finanza, sempre che si tratti di imposte dichiarate ma non versate. Di converso, restano esclusi i carichi legati a imposte non dichiarate: la norma si riferisce solo a quelle “risultanti dalle dichiarazioni annuali”. Dall’altro lato, con riferimento all’imposta sostitutiva sui finanziamenti ex art. 20 del DPR 601/73, si ritiene altresì che possa rottamata quella non saldata.
Il Team Noverim Legal STA
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