DTA trasformate in credito d’imposta: no alla compensazione per i crediti acquistati da terzi

L’Agenzia delle Entrate restringe l’operatività delle compensazioni nel modello F24 per i crediti DTA ceduti da terzi. Resta solo la possibilità del rimborso.

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello nn. 253 del 26 settembre 2025 e 259 del 02 ottobre 2025, è tornata a pronunciarsi sul regime di utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA (attività per imposte anticipate) ai sensi dell’art. 44-bis del DL 34/2019. Con questi interventi interpretativi, l’Amministrazione Finanziaria ha di fatto escluso la possibilità per il cessionario di utilizzare in compensazione il credito acquisito da terzi, contraddicendo parzialmente un proprio precedente orientamento, espresso nella risoluzione n. 32/2025.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato, appunto, dall’art. 44-bis del DL 34/2019, che disciplina la trasformazione delle DTA in credito d’imposta in caso di cessione di crediti deteriorati. Il comma 3 della norma consente l’utilizzo del credito in tre modalità alternative:

  • mediante compensazione nel modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/1997);
  • mediante cessione;
  • mediante richiesta di rimborso.

Il legislatore, però, fa esplicito riferimento agli artt. 43-bis e 43-ter del DPR 602/1973 per quanto riguarda le modalità di cessione, norme che differenziano nettamente le condizioni di efficacia tra cessioni a terzi e cessioni infragruppo.

La differenza sostanziale è che l’art. 43-ter disciplina le cessioni tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario e obbligati alla redazione del bilancio consolidato, mentre l’art. 43-bis regola le cessioni “a terzi”, richiedendo per la loro efficacia la notifica dell’atto alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente. Inoltre, l’art. 43-bis contiene un espresso divieto di ulteriore cessione e compensazione da parte del cessionario, che, secondo la lettura più recente dell’Agenzia delle Entrate, si estende anche ai crediti DTA trasformati.

Ne consegue che, nel caso in cui il credito derivante dalla trasformazione di una DTA sia stato ceduto a terzi (fuori da un perimetro infragruppo), il soggetto acquirente potrà soltanto chiederne il rimborso, ma non potrà né utilizzarlo in compensazione nel modello F24 né cederlo ulteriormente a terzi. Tale impostazione si pone in netta discontinuità rispetto alla precedente risoluzione n. 32/2025, dove l’Agenzia delle Entrate aveva lasciato intendere l’ammissibilità dell’utilizzo in compensazione anche per il cessionario in ambito art. 43-bis.

Dal punto di vista operativo, la distinzione tra le due modalità di cessione assume riflessi anche sulla compilazione della dichiarazione dei redditi. In caso di cessione infragruppo ai sensi dell’art. 43-ter, il cedente e il cessionario sono tenuti a compilare le sezioni III-A e III-B del quadro RU del modello REDDITI SC, mentre nessuna disposizione specifica è prevista per le cessioni ex art. 43-bis. In quest’ultimo caso, l’indicazione del credito nella dichiarazione da parte del cessionario ha, quindi, valore meramente ricognitivo e non sostitutivo degli adempimenti previsti per la validità della cessione.

A livello interpretativo, la circostanza che l’art. 44-bis rimandi genericamente agli artt. 43-bis e 43-ter ha creato margini di ambiguità, ora in parte risolti dalle risposte dell’Agenzia delle Entrate che, sebbene non abbiano valore vincolante erga omnes, consolidano un indirizzo restrittivo.

In conclusione, il credito derivante dalla trasformazione delle DTA, se acquistato da soggetto terzo in base all’art. 43-bis del DPR 602/1973, non potrà essere utilizzato per abbattere il debito fiscale mediante compensazione, ma soltanto richiesto a rimborso. Per rendere operativa la cessione, resta obbligatoria la notifica alla competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate. Appare quindi opportuno, in un’ottica di certezza del diritto, un intervento normativo o almeno una circolare di chiarimento che dia stabilità interpretativa a una materia ancora priva di un orientamento ufficialmente consolidato.

Il Team Noverim Legal STA
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