Dilazione dei ruoli: il mancato versamento della prima rata non determina la decadenza automatica, ma incide sulla tutela esecutiva

L’art. 19 del DPR 602/1973 disciplina un regime autonomo per la rateazione dei carichi iscritti a ruolo: la decadenza interviene solo con otto rate omesse, ma la prima rata resta determinante per l’estinzione delle procedure esecutive in corso.

La rateazione dei carichi iscritti a ruolo, disciplinata dall’art. 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, si caratterizza per una disciplina autonoma rispetto ad altre forme di dilazione previste dall’ordinamento tributario. Essa si distingue, in particolare, per il regime delle cause di decadenza e per gli effetti connessi al pagamento (o all’omissione) della prima rata.

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, DPR 602/1973, la decadenza dal piano di rateazione si verifica esclusivamente al mancato pagamento di otto rate complessive, anche non consecutive, del piano di dilazione. In caso di decadenza, il debitore è tenuto al pagamento integrale e immediato del residuo debito iscritto a ruolo; non solo, decade anche il beneficio della rateazione e non può presentare nuova istanza per il medesimo carico.

Inoltre, la prassi operativa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (si veda la guida “La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento”, ed. gennaio 2025, pag. 25) ammette che, se tra le rate non corrisposte vi è l’ultima, la decadenza possa avvenire anche con un numero di rate inferiore a otto. Tale interpretazione estensiva, non formalizzata in norma primaria, evidenzia il margine di discrezionalità riconosciuto all’ente riscossore.

È fondamentale chiarire che la regola delle otto rate si applica a ciascun piano di dilazione autonomamente considerato, senza propagare i suoi effetti ad altre istanze eventualmente già accolte. Questo implica che la decadenza di un piano non travolge quelli già in corso, in linea con la ratio individuale del beneficio accordato.

Una peculiarità rilevante della dilazione dei ruoli rispetto alle altre forme di rateazione (es. accertamento con adesione ex art. 8 D.Lgs. 218/1997 o dilazioni degli avvisi bonari ex art. 3 bis D.Lgs. 462/1997) riguarda il regime degli inadempimenti. In tali istituti, salvo i c.d. “lievi inadempimenti” di cui all’art. 15 ter DPR 602/1973 (come il ritardo entro sette giorni), la decadenza si produce se non viene pagata una rata diversa dalla prima entro il termine della successiva. Tali piani prevedono in genere rate trimestrali, a differenza della mensilità prevista per i ruoli.

Nel contesto dell’art. 19 DPR 602/1973, la prima rata non assume un ruolo decadenziale, ma il suo mancato pagamento può determinare il mancato perfezionamento della definizione, soprattutto in caso di istituti deflattivi del contenzioso. In particolare, nelle ipotesi di adesione o di accertamento con adesione, l’omesso pagamento della prima rata entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo comporta il mancato perfezionamento dell’adesione stessa. Si distingue tuttavia il caso della conciliazione giudiziale, che si perfeziona con la sola sottoscrizione dell’accordo, indipendentemente dal pagamento.

Nel regime della dilazione ex art. 19, la prima rata non determina automaticamente la decadenza, ma viene comunque computata tra le otto la cui omissione fa venir meno il beneficio. Sul piano operativo, il versamento tardivo della prima rata – oltre i 60 giorni dalla notifica della cartella – comporta l’applicazione degli interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973, calcolati sulle somme a ruolo (al netto di sanzioni e interessi), retroattivamente dalla data di notifica. Tuttavia, in tale ipotesi non si applica la sanzione del 25% di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, non essendo configurabile un ritardo riferibile a tributi non ancora iscritti.

Un ulteriore profilo critico riguarda l’estinzione delle procedure esecutive in corso. Il comma 1 quater.2 dell’art. 19 prevede che il pagamento della prima rata determina l’estinzione automatica delle procedure esecutive già avviate, a condizione che:

  • non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo;
  • non sia stata presentata istanza di assegnazione;
  • il terzo non abbia reso dichiarazione positiva;
  • non sia già stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Ciò implica che l’omesso pagamento della prima rata non incide sulla validità del piano, ma preclude l’estinzione dei pignoramenti in corso, come ad esempio quelli presso terzi o su conti correnti. In teoria, si potrebbe sostenere che la procedura si estingua con la “prima rata pagata” anche se tecnicamente è la seconda o la terza. Tuttavia, tale interpretazione potrebbe non essere condivisa dall’agente della riscossione, che potrebbe considerare vincolante il concetto formale di “prima rata”.

È importante notare come l’omesso pagamento della prima rata non impedisce la sospensione di nuove azioni esecutive o cautelari, quali fermi o ipoteche, purché sia stata presentata tempestivamente istanza di dilazione. Tale effetto deriva dall’art. 19, comma 1 quater, che sospende l’attivazione di nuove procedure esecutive per effetto della sola domanda, senza tuttavia incidere su quelle già avviate.

Il Team Noverim Legal STA
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