Compensazione fiscale nelle reti d’impresa: divieto assoluto tra soggetti distinti
Anche con accordi interni, resta vietato l’utilizzo di crediti d’imposta tra retisti diversi
- Settembre 25, 2025
- Categories: Archivio, Finanza aziendale, Fiscalità

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 246 del 17 settembre 2025, ribadisce l’inammissibilità della compensazione tra crediti e debiti fiscali riferibili a soggetti distinti all’interno delle reti d’impresa, anche in presenza di contratti e regolamenti interni che ne disciplinano la gestione unitaria.
Le reti d’impresa, pur rappresentando un modello evoluto di cooperazione tra imprese autonome, non derogano ai principi dell’ordinamento tributario in materia di soggettività fiscale. Ogni retista mantiene una posizione autonoma nei confronti dell’Erario, indipendentemente dalla natura giuridica della rete o dalle modalità operative interne adottate.
Nel caso analizzato, una rete con soggettività giuridica intendeva gestire centralmente le posizioni tributarie tramite contratti di appalto e distacco. In tale contesto, un’impresa aderente avrebbe effettuato versamenti di tributi riferibili ad altro retista, utilizzando i propri crediti d’imposta mediante modello F24.
L’Agenzia rigetta l’impostazione, qualificando l’operazione come accollo tributario ex art. 1273 c.c., riconducibile alla fattispecie vietata dall’art. 1 del D.L. 124/2019. Quest’ultima norma, in deroga al principio generale, vieta espressamente l’utilizzo in compensazione dei crediti dell’accollante per il pagamento dei debiti fiscali altrui. L’art. 8 della L. 212/2000 ammette l’accollo, ma non autorizza l’estinzione del debito mediante compensazione.
In ambito fiscale, la compensazione orizzontale disciplinata dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 richiede la coincidenza soggettiva tra titolare del credito e del debito. Ogni tentativo di compensazione tra posizioni fiscali di soggetti diversi si configura come violazione del principio di personalità tributaria e viene considerato inesistente agli effetti di legge, con l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
La Cassazione, con ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025, ha confermato l’orientamento secondo cui l’accollo di debiti tributari ha effetto solo interno, senza alcun impatto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Di conseguenza, non è ammessa la compensazione tra soggetti differenti, anche se appartenenti alla stessa rete e se i debiti e crediti si riferiscono alla medesima annualità.
L’Agenzia aveva già espresso analogo orientamento nella Risoluzione 140/E del 2017, evidenziando l’impossibilità di operazioni compensative tra contribuenti distinti, a prescindere dai legami contrattuali interni o da strutture centralizzate di gestione.
Le implicazioni operative sono rilevanti: le reti d’impresa non possono fare ricorso a meccanismi di mutualizzazione fiscale attraverso la compensazione incrociata. Qualsiasi compensazione eseguita in violazione del divieto viene considerata inefficace, e i tributi si intendono non versati, con conseguente esposizione a sanzioni e interessi.
È quindi fondamentale che le reti strutturino i propri modelli gestionali nel rispetto del quadro normativo vigente, evitando qualsiasi automatismo che porti alla commistione di posizioni tributarie. L’unica modalità lecita di compensazione resta quella intrasoggettiva, ovvero riferita al medesimo soggetto fiscale.
Il rispetto rigoroso dei limiti normativi si impone anche nei casi in cui la compensazione appaia funzionale all’efficienza amministrativa o alla razionalizzazione dei flussi finanziari. Il principio di personalità dell’obbligazione tributaria non consente deroghe, nemmeno nell’ambito delle collaborazioni strutturate come le reti d’impresa.
Il Team Noverim Legal STA
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