Legittimi i provvedimenti assunti dall'Agenzia delle Entrate in sede di annullamento delle opzioni Superbonus
se mancano titolo edilizio valido e asseverazione sismica: il caso.
- Luglio 29, 2025
- Categoria: Archivio

La CGT di Reggio Calabria con sentenza n. 4390 del 9 giugno 2025 ha rigettato il ricorso della contribuente che, nel merito della vicenda, impugnava la revoca dell’agevolazione resa dall’Amministrazione finanziaria sotto forma di provvedimento di annullamento della comunicazione di opzione per lo sconto in fattura Superbonus ai sensi dell’art. 121 D.L. n. 34/2020.
Emergendo in fatto che il titolo edilizio (SCIA) non era più valido in quanto trasmesso dal condominio ben 5 anni prima dell’avvio dell’intervento edilizio senza essere opportunamente prorogato, e mancando la documentazione della protocollazione asseverativa del rischio sismico, la Corte ha considerato legittimo il provvedimento di annullamento delle opzioni comunicate dalla contribuente ed ha avallato la pretesa fiscale di recuperare il credito come non spettante.
Il Team Noverim Legal STA
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