Contraddittorio preventivo

Motivazione rafforzata come vincolo normativo

L’introduzione dell’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), nella nuova formulazione, ha trasformato radicalmente il principio del contraddittorio endoprocedimentale, rendendolo obbligatorio per ogni tipologia di tributo, inclusi quelli locali come l’IMU, salvo le specifiche deroghe legislative.

Secondo la nuova disciplina, l’amministrazione fiscale deve trasmettere al contribuente uno schema di atto impositivo, concedendo un termine minimo di 60 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni e per l’accesso agli atti. Tale termine è soggetto alla sospensione feriale dal 1° agosto al 4 settembre, come disposto dall’art. 37, comma 11-bis, del DL 223/2006.

Restano esclusi dal contraddittorio gli atti automatizzati, quelli sostanzialmente automatizzati, nonché quelli di liquidazione immediata e controllo formale delle dichiarazioni, secondo quanto previsto dal secondo comma dello stesso art. 6-bis.

Una recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Foggia (sent. n. 1484/1/25 del 30 giugno 2025) ha stabilito che l’omessa valutazione delle difese del contribuente rende annullabile l’atto impositivo. L’art. 6-bis, comma 4, impone infatti che l’amministrazione debba motivare espressamente il mancato accoglimento delle osservazioni ricevute. Questa “motivazione rafforzata” rappresenta un requisito imprescindibile di legittimità dell’atto.

Non è necessaria la prova di resistenza: la semplice omissione del contraddittorio o della motivazione delle deduzioni implica la nullità dell’atto. La ratio è confermata dall’art. 17 della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale), che impone all’ente impositore l’obbligo di motivare puntualmente rispetto alle controdeduzioni.

Il DLgs. 219/2023 recepisce pienamente tale principio, affermando nella relazione illustrativa che l’amministrazione deve obbligatoriamente considerare le controdeduzioni del contribuente nella fase di motivazione dell’atto, pena la nullità dello stesso.

L’assenza di una motivazione rafforzata, quindi, non è un vizio meramente formale, ma una violazione sostanziale del diritto di difesa, con effetti immediati sulla validità del provvedimento fiscale.

Il Team Noverim Legal STA
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