Perdite infragruppo: pubblicate le regole operative per la loro libera circolazioneegli utili
- Luglio 4, 2025
- Categoria: Archivio

La disciplina sul riporto delle perdite fiscali infragruppo di cui all’art. 177-ter del TUIR è l’oggetto delle disposizioni attuative contenute nel Decreto Ministeriale del MEF pubblicato in data 27 giugno 2025. L’area di applicazione concerne il regime della libera circolazione delle perdite tra le società che appartengono allo stesso gruppo, alle quali si concede, in tal modo, una maggiore fluidità nella compensazione delle perdite, attraverso il superamento degli ostacoli legati all’ingresso nel gruppo o ad operazioni straordinarie come fusioni, scissioni e conferimenti.
Cosa prevede l’art. 177-ter TUIR
Introdotto con il D.Lgs. n. 192/2024, l’articolo 177-ter gioca un ruolo antitetico rispetto alle limitazioni previste nel riporto delle perdite al ricorrere dei casi individuati dal comma 3 dell’art. 84 del TUIR. La norma, infatti, specifica che i limiti e le condizioni al riporto delle perdite previste in caso di integrazioni e riorganizzazioni aziendali non si applicano se le relative operazioni si verificano all’interno dello stesso gruppo. Al decreto MEF del 27 giugno è demandato invece strutturarne le modalità applicative, provvedendo all’individuazione:
- della durata dell’appartenenza al gruppo da parte delle società coinvolte (c.d. anzianità di gruppo);
- dell’anzianità delle perdite stesse.
Il provvedimento stabilisce inoltre come coordinare queste nuove regole con il regime del consolidato fiscale nazionale.
Cosa prevede il decreto del MEF
Attraverso l’articolazione del D.M. è possibile catturare una panoramica sui preminenti aspetti.
Anzitutto, all’art. 1 del decreto è specificato che la qualificazione del “gruppo” si appoggia sulla nozione civilistica di controllo, talché è pacifico asserire che per gruppo si intende l’insieme di soggetti tra cui esiste un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 c.c.
L’art. 3, invece, al lordo della distinzione tra perdite infragruppo e perdite omologate, prevede:
- alla lett. a) comma 1: la libera compensabilità delle perdite conseguite nei periodi d’imposta in cui l’appartenenza al gruppo da parte delle società sia verificata dall’inizio delle annualità d’imposta interessate dalle perdite;
- alla lettera b) dello stesso comma: l’estensione della qualifica di omologate anche alle perdite assoggettate alle condizioni e ai limiti vigenti per il riporto (vitalità e ammontare del patrimonio netto), ancorché realizzate anteriormente all’ingresso nel gruppo delle società.
L’art. 4, poi, definisce il criterio di anzianità delle perdite omologate e stabilisce che le stesse si considerano conseguite nel periodo di imposta in cui sono state sottoposte ai limiti ed alle condizioni di riporto previste dal Tuir.
Come si calcola l’anzianità di partecipazione al gruppo
Per evitare disparità e applicazioni distorsive in presenza di operazioni straordinarie, l’art. 5 definisce le regole nei principali casi:
- Fusioni tra società dello stesso gruppo: la società risultante (fusione in senso stretto) o incorporante (fusione per incorporazione) assume l’anzianità più breve tra quelle delle società fuse;
- Fusioni tra società non tutte del gruppo: l’appartenenza della società risultante o incorporante decorre dalla data di efficacia dell’operazione;
- Scissioni interne al gruppo: la società beneficiaria assume l’anzianità più bassa tra sé e la società scissa. Se la beneficiaria è di nuova costituzione, eredita l’anzianità della società scissa;
- Scissioni esterne: la beneficiaria entra nel gruppo a partire dalla data di efficacia della scissione;
- Conferimenti: si applicano le stesse regole delle scissioni, considerando conferente e conferitaria al posto di, rispettivamente, scissa e beneficiaria. In caso di conferitaria di nuova costituzione, l’anzianità corrisponde a quella della conferente.
Riporto delle perdite: priorità e limiti
L’art. 6 delinea i criteri da seguire in caso di compresenza di:
- perdite infragruppo,
- perdite omologate,
- e altre perdite (individuate per esclusione, ossia come non appartenenti alle due categorie precedenti).
Se l’ammontare complessivo delle perdite riportate supera il patrimonio netto, l’art. 177-ter comma 2 prevede che l’importo eccedente deve imputarsi prioritariamente alle perdite fiscali diverse da quelle infragruppo o omologate.
Inoltre, si precisano taluni criteri per indentificare le perdite utilizzate in compensazione (ad esempio, il criterio cronologico, secondo il quale le perdite più risalenti nel tempo devono essere utilizzate per prime, tranne nei casi di perdite con riporto illimitato (art. 84, comma 2 TUIR) riferite ai primi tre periodi d’imposta).
Coordinamento con il consolidato fiscale
Infine, l’art. 7 disciplina il raccordo con le regole del consolidato nazionale, in modo da garantire coerenza tra il nuovo regime di libera circolazione delle perdite e il sistema già esistente di tassazione di gruppo.
Il decreto specifica anche che le nuove disposizioni si applicano non solo alle perdite fiscali, ma anche a:
- interessi passivi indeducibili,
- eccedenze ACE (Aiuto alla Crescita Economica).
Coordinamento con il consolidato fiscale
L’adozione di questo decreto rappresenta un passo decisivo verso una maggiore efficienza fiscale per i gruppi societari. La possibilità di far circolare liberamente le perdite infragruppo — unitamente ad una disciplina chiara sulle perdite omologate — consente alle imprese di ottimizzare la propria posizione fiscale senza incorrere in penalizzazioni formali, pur nel rispetto di criteri oggettivi. Il sistema è mirato ad introdurre certezza normativa ed a semplificare le operazioni straordinarie, favorendo un approccio più fluido e trasparente alla fiscalità di gruppo.
Il Team Noverim Legal STA
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