Il change of control quale punto di discrimine per la liceità delle operazioni di MLBO nelle sentenze gemelle della Corte di cassazione del 20 giugno 2025.
- Giugno 30, 2025
- Categoria: Archivio

La data del 20 giugno 2025 ha figurato il crinale di un irto colle su cui si è abbarbicata per anni la fiscalità delle operazioni straordinarie. Il momento è infatti segnato dalla conclusione cui è pervenuta la Corte di cassazione nelle sentenze gemelle nn. 16559 e 16567 che capovolgono l’approccio formalistico fino ad oggi adottato dall’Agenzia delle Entrate nella valutazione sull’elusività delle operazioni di merger leveraged buy out (MLBO).
In particolare, il punctum pruriens della questione affrontata, riguardava un caso in cui, all’esito dell’effettuazione di un’operazione MLBO realizzata nel 2007, la società target risultava partecipata per il 50% dal nuovo socio (una sub–holding) e per il 25% da ciascuno dei due soci originari. L’operazione di ristrutturazione era avvenuta per il tramite di una newco quale veicolo acquisitivo, laddove la sub-holding costituiva un gruppo primario del settore energetico, nonché il settore di riferimento della società target.
La pretesa erariale al vaglio della Corte Suprema originava dall’atto di finanziamento bancario contratto dalla newco per l’acquisizione, successivamente trasferito alla target attraverso la fusione per incorporazione ex art. 2501-bis c.c. L’Agenzia delle Entrate contestava infatti che la target, dotata di elevato ROL (Return on Lending), potesse dedurre interessi passivi che la newco, società non operativa, non avrebbe potuto utilizzare efficacemente.
La Cassazione ha invece escluso l’abusività dell’operazione cristallizzando un principio importante: ovverosia che la permanenza dei soci originari nella compagine sociale post-operazione non preclude automaticamente la liceità della MLBO, purché si realizzi un change of control sostanziale che modifichi l’equilibrio dei poteri societari.
L’enunciazione in quanto tale rispecchia una sintomatica evoluzione della giurisprudenza tributaria che passa da un apprezzamento meramente quantitativo del change of control (variazione delle percentuali di partecipazione), ad un’ipermetropica visione qualitativa che premia invece l’effettiva trasformazione della governance aziendale.
La cronistoria del caso seguito in Cassazione si permea invero di un’evoluzione particolare, in quanto la stessa Amministrazione Finanziaria ha modificato, nel corso della vicenda giurisprudenziale, il proprio assetto restrittivo, pur restando tuttavia incapace di discostarsi, almeno fino a poco tempo fa, da un’incoerente circoscrizione soggettiva nella valutazione antiabuso dell’innovazione strutturale delle operazioni straordinarie.
Dapprima, con la pubblicazione della Circolare n. 6/2016, disconoscendo la liceità delle operazioni MLBO solo in quelle manovre elusive finalizzate alla deduzione artificiosa di interessi passivi (quali, per l’appunto, il concorso dei medesimi soggetti detentori del controllo diretto o indiretto della società target), l’Agenzia delle Entrate aveva annullato, in autotutela parziale, il recupero degli interessi derivanti dalla quota del 50% del nuovo socio, lasciando invece inalterata la pretesa fiscale sulle partecipazioni dei soci originari.
La logica della “parziale elusività” è, però, pericolosamente incoerente sotto il profilo metodologico, dal momento che l’abuso del diritto rappresenta un concetto unitario che non ammette frammentazioni: un’operazione è abusiva nella sua interezza o è del tutto lecita. Pertanto, la considerazione di un’operazione di MLBO non può prescindere da un’anamnesi completa che richiede anche la comprensione dello scopo aziendale per la quale è costituita.
Si riconosce altresì che l’Amministrazione Finanziaria si è progressivamente adeguata al nuovo clima giurisprudenziale che già nel 2019, con la sent. della Cassazione n. 868, aveva introdotto il principio secondo cui la valutazione del change of control non dipende dalla totale sostituzione dei soggetti controllanti, ma dalla modificazione sostanziale dell’assetto di poteri. In ottica di superamento dell’interpretazione letterale delle disposizioni normative per abbracciare una lettura teleologica che privilegia la sostanza economica dell’operazione, la stessa Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 251/E/2024, ha escluso l’abusività di un’operazione MLBO caratterizzata dal passaggio da un controllo totalitario ad un controllo congiunto.
L’evoluzione giurisprudenziale in materia di MLBO si inserisce in un contesto normativo in continua evoluzione. Le recenti modifiche alla disciplina dell’abuso del diritto, introdotte dal D.Lgs. n. 128/2015 che ha sostituito l’art. 37-bis del DPR n. 600/73 (nonché la norma di riferimento vigente ratione temporis all’epoca della contestazione dei fatti oggetto delle pronunce gemelle) con l’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, richiedono un aggiornamento degli approcci valutativi consolidatasi nella prassi.
Pertanto, non sarebbe ragionevole escludere venturi aggiornamenti nella prassi amministrativa dell’Agenzia delle Entrate per recepire pienamente i principi enunciati dalla Suprema Corte.
Il Team Noverim Legal STA
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